Art. 11.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 2;

          c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 13.

      2. La domanda di asilo è inoltre rigettata qualora il richiedente:

          a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

          b) provenga da uno Stato non appartenente all'Unione europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito

 

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attraverso il territorio di quello Stato fino alla frontiera italiana;

          c) sia cittadino di uno Stato che è considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio;

          d) sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

          e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

          f) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          g) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale

 

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pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

      3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
      4. La decisione è notificata al richiedente entro quindici giorni al domicilio indicato nel modulario di cui all'articolo 8, comma 2, a cura della struttura di supporto della Commissione territoriale e comunicata immediatamente alla questura.
      5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
      6. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, la decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. A tale fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
      8. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, e il ritardo non possa

 

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essere attribuito al richiedente asilo, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.